Lavoratori
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”.
In particolare, l’Accordo Stato Regioni prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 4 ore per aziende ricadenti nella classificazione “Rischio Basso”, 8 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio” e 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).
Per quanto riguarda gli argomenti trattati nel corso di "Formazione sicurezza lavoratori - Parte specifica" per il settore di appartenenza dell’azienda, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede di far riferimento a situazioni di rischio, possibili danni ed infortuni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristiche del comparto al quale appartiene l’azienda.