Per gli anni 2021 e 2022 riguardo al bonus pubblicità la legge n° 178 del 30 dicembre 2020 stabilisce quando segue:
proroga l’agevolazione “bonus pubblicità” per gli anni 2021 e 2022 conferma i valori:
1.credito d’imposta del 50% sugli investimenti pubblicitari nell’anno
2.scomparsa del valore incrementale minimo dell’1% rispetto agli investimenti all’anno precedente. E’ stato abolito per il 2021 e 2022 il computo sul valore incrementale dell’investimento pubblicitario di un anno rispetto all’altro: si calcola sul totale dell’anno;
3.riduce il campo di applicazione, ovvero sono escluse escluse per l’anno 2021 ed il 2022 le spese sostenute per pubblicità su radio e TV locali e nazionali.
Le spese ammesse sono quelle relative all’acquisto di spazi pubblicitari su magazine stampati, digitali e siti internet con la fondamentale condizione: devo essere Testata giornalistica.
Non tutti gli investimenti pubblicitari rientrano nel Credito d’Imposta: non rientrano nell’agevolazione la realizzazione grafica pubblicitaria, la pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, ecc), né quella acquistata attraverso gli spazi di pubblicità di Google, né le spese per la produzione di volantini cartacei periodici, né la cartellonistica, ecc… Sono esclusi tutti i siti web non registrati come testata giornalistica.
Restano escluse la pubblicità su tv e radio.
Gli esperti dello Studio Poligeo sono disponibili a fornire maggiori informazioni!