In data 25 aprile 2023 è stato emanato il Reg. (UE) 2023/915 relativo ai tenori massimi di contaminanti negli alimenti e che abroga il Reg. (CE) n.1881/2006.
Tale regolamento è stato sostituito principalmente perché ha subito numerose e sostanziali modifiche e, poiché sono state rese necessarie diverse nuove modifiche, si è ritenuto opportuno sostituirlo. In pratica si è voluta migliorare la leggibilità delle norme ed ampliare le definizioni.
Principali novità
• Sono state stabilite le definizioni di “alimento”, “operatore del settore alimentare”, “immissione sul mercato”, “consumatore finale”, “trasformazione”, “prodotti non trasformati” e “prodotti trasformati” (in art. 1).
• Un divieto generale di detossificazione viene applicato a tutti gli alimenti contenenti contaminanti. Nel Reg. (CE) n. 1881/2006 tale divieto si applicava solo ai prodotti alimentari contenenti contaminanti elencati nella sezione 2 dell’allegato (micotossine) (art.4).
• Sono previste misure transitorie per l’immissione in commercio di taluni alimenti per quanto riguarda i limiti massimi per alcuni contaminanti (art.10 “Misure transitorie”). In particolare per gli alimenti immessi sul mercato prima del 1° luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al 31/12/2023 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi pirrolizidinici (allegato I, punto 4.2 riguardanti erbe, tè, infusioni di erbe ed integratori alimentari aventi preparazioni botaniche o a base di polline).
• Per quanto riguarda il contaminante melamina, a seguito della pubblicazione da parte del Codex Alimentarius di un limite massimo negli alimenti liquidi per lattanti, tale limite è stato aggiunto nella nuova norma europea.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 25 maggio 2023.